L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16255 del 8 giugno 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 350 del 27 Settembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 09 Luglio 2021 (cancellazione amm.va)
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