La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare comminata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense (nella specie, a seguito di radiazione irrogatagli in altro procedimento disciplinare e nelle more divenuta definitiva), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 339 del 27 settembre 2024

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 333 del 21 settembre 2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 339 del 27 Settembre 2024 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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