Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 141 dell’11 luglio 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 142 dell’11 luglio 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 143 dell’11 luglio 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 144 dell’11 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 11 Agosto 2023 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 31 Dicembre 2021 (sospensione)
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