Nelle comunicazioni o istanze rivolte alle Istituzioni forensi, attestare falsamente l’inesistenza di condanne o procedimenti penali a proprio carico costituisce illecito deontologico per violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 19 cdf (Nella specie, trattavasi di richiesta al Consiglio dell’Ordine di iscrizione all’albo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stoppani), sentenza n. 234 del 3 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 03 Dicembre 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera n. 67 del 08 Aprile 2021 (cancellazione amm.va)
0 Comment