Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità della querela o della sua remissione

A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia preso atto della mancanza di condizione di procedibilità della querela o della sua remissione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 31

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 11 Maggio 2018 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11168 del 06 Aprile 2022 (respinge)