Irrilevante il contrasto tra i nominativi riportati nella intestazione della decisione disciplinare e quelli indicati nel verbale di udienza

La mancata o erronea indicazione, nell’intestazione della decisione disciplinare, del nominativo dei consiglieri componenti del collegio giudicante non costituisce causa di nullità della decisione se, comunque, l’indicazione degli stessi emerga dal verbale di udienza e sempre che, dallo stesso verbale, risulti l’intervento di non meno della metà del numero dei componenti, attesa la considerazione secondo cui è il verbale d’udienza il solo atto che fa fede delle presenze fino a querela di falso (Nella fattispecie, a causa di un mero refuso di stampa, l’intestazione della decisione del COA riportava la presenza di un Consigliere che, in realtà, si era astenuto e non era stato presente alla celebrazione del procedimento disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 58; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 241.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 19 Luglio 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 10 Giugno 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment