L’Avvocato che si presta a far da tramite tra il cliente detenuto, capo di una cosca criminale, e i suoi referenti esterni, quand’anche si ritenga che, contrariamente a quanto deciso in sede penale, non vi siano elementi sufficienti per ritenere che faccia egli stesso parte dell’associazione criminosa, tuttavia viola gravemente i doveri di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro di cui agli artt. 9 e 24 n. 2 del Codice Deontologico Forense.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Longis, rel. De Longis), decisione n. 2 del 14 luglio 2016
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