Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali forensi, è inammissibile l’intervento di terzi, in quanto privi di legittimazione ed interesse, salvo eccezioni espressamente previste (Nella specie, trattavasi di cancellazione amministrativa dall’albo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 27 Luglio 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)
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