Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione

L’interesse ad impugnare una sentenza o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, all’aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. In difetto di tale interesse, il ricorso è inammissibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione del COA di proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate chiedendo la riforma della sola motivazione).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 17 Settembre 2012 (respinge) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 16 Ottobre 2009 (assoluzione)
Giurisprudenza CNF

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