Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)

Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF – non pure sottoscritto personalmente dall’interessato- era stato proposto a mezzo di avvocato non cassazionista nonché privo di procura speciale successiva alla decisione impugnata. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato ammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 dell’8 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 08 Maggio 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 31 del 25 Giugno 2019 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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