Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (precedente al deposito del ricorso)

Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore, a cui il mandato speciale era stato tuttavia conferito successivamente al deposito del ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la mancanza originaria dello jus postulandi in capo al difensore, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 89

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 11 Giugno 2015 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 16 Ottobre 2012 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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