Inammissibile la domanda, nell’appello al CNF, di condanna di risarcimento del danno

La materia del risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione del CNF, essendo la competenza di detto organo limitata, in sede disciplinare, alla cognizione delle impugnazioni delle deliberazioni dei COA e alla valutazione della loro eventuale illegittimità (Nel caso di specie, con l’impugnazione della decisione del COA che lo aveva sanzionato disciplinarmente, l’incolpato aveva chiesto accertarsi la colpa del Consiglio territoriale, con condanna del medesimo al risarcimento del danno, anche “da perdita di chance costituito dalla lesione della possibilità di conseguire il risultato favorevole”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità della domanda in parte qua, peraltro rigettando anche nel merito l’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, Cass. Civ., SSUU, 4 maggio 2006, n. 10215.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 03 Settembre 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 23 Giugno 2010 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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