L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione (art. 64 cdf) assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 185 del 26 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 26 Giugno 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Febbraio 2020 (sospensione)
0 Comment