Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi. Rispetto all’inadempimento al mandato (art. 26 cdf), tale illecito (art. 27 cdf) è autonomo, anche da punto di vista del dies a quo prescrizionale ben potendo protarsi per tutta la durata del mandato quindi anche oltre la consumazione del predetto inadempimento che intendesse celare.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 27 Settembre 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 171 del 30 Settembre 2022 (censura)
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