Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdf) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 214 del 23 luglio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 23 Luglio 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 39 del 22 Aprile 2022 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment