Vìola i doveri di diligenza e di adempimento del mandato (artt. 8 e 38 CD previgente), di informazione (art. 40 CD previgente), e di restituzione della documentazione (art. 42 CD previgente), l’avvocato che, non avendo svolto l’incarico affidatogli, comunica invece al cliente che la causa aveva avuto esito positivo e invia atto di precetto nel quale indica una sentenza che nulla aveva a che fare con l’incarico conferito.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gonelli, rel. Farolfi), decisione n. 9 del 14 novembre 2016
Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI
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