Inadempimento al mandato professionale

L’avvocato che non esegue il mandato professionale pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo dell’art. 26 ncdf (già art. 38 cdf), con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della cliente stesso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 10 Giugno 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 24 Maggio 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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