Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per negligenza nel controllo della propria PEC

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), come nel caso di negligente ovvero omessa verifica delle comunicazioni o notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica certificata (Nel caso di specie, l’avvocato non si era accorto della notifica PEC dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il cui giudizio si era concluso nella contumacia dell’opposto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per otto mesi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 134 del 18 aprile 2024

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– codice: art. 31

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza e informativa – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Mancata prestazione di attività – Omessa o non veritiera informativa alla parte – Omessa restituzione di documenti – Aggravanti – Sospensione esercizio professione per anni uno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994

sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di probità, lealtà e correttezza – Richiesta ed incasso di compensi per prestazioni non effettuate, tardiva ed incompleta informativa del cliente, richiesta di compensi ben superiori a quelli dovuti ed altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Panuccio Vincenzo), sentenza n. 126 del 28 Dicembre 1992

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 28 Dicembre 1992 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 29 Giugno 1990 (sospensione)