In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Infatti il C.N.F. è competente quale giudice di legittimità e di merito, e pertanto l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (Nel caso di specie, peraltro, il CNF ha rigettato l’eccezione anche nel merito, essendo la decisione del Consiglio dell’Ordine impugnata adeguatamente motivata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 19 Luglio 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 10 Giugno 2010 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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