In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022

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– codice: art. 68

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera richiede: “Se, alla luce dell’art. 68 codice deontologico forense, ove si prescrive che «l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale», sia o meno ammissibile che l’avvocato, già nominato dal legale rappresentante di un ente quale difensore del ridetto ente nell’ambito di un processo penale, assuma, in costanza del ridetto mandato professionale, l’incarico (ulteriore) di difensore dello stesso legale rappresentante p.t. del menzionato ente sottoposto (questa volta in qualità di persona fisica) ad un (altro) processo penale (non connesso né da un punto di vista soggettivo né oggettivo al primo), in cui l’ente risulta essere persona offesa/danneggiato, ove occorra anche in presenza di una liberatoria rilasciata dall’ente (preventivamente all’assunzione del nuovo incarico) attestante l’assenza, in concreto di un conflitto di interessi in capo all’avvocato anche a mente dell’art. 24 codice deontologico forense”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 31 Maggio 2023