Impugnazione telematica al CNF: la trasmissione via PEC non rende superflua la firma digitale del ricorso

Avverso le decisioni dei Consigli territoriali, è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata (art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014), ossia allegando alla stessa il file del ricorso digitalmente sottoscritto (e dell’eventuale procura speciale, nel caso in cui l’incolpato sia assistito da un difensore), sicché deve ritenersi inammissibile, per nullità insanabile ex art 59 R.D. n. 37/1934, tanto il ricorso allegato alla PEC come file con in calce una mera immagine o scansione della firma, quanto il ricorso direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 149 del 24 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 219 del 25 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 8 del 25 gennaio 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 24 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 22 Novembre 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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