Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina può avvenire nelle seguenti ipotesi: a) in seduta plenaria prima dell’avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell’addebito. In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportarne l’annullamento vi è quello attinente alla motivazione, considerato che l’art. 58 L. 247/12 richiede appunto che l’archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014). Pertanto, oggetto del sindacato del Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza non è già la sussistenza o la fondatezza degli addebiti mossi al segnalato/incolpato ma solo la sufficienza e adeguatezza della motivazione del provvedimento stesso sotto il profilo della valutazione di manifesta infondatezza dell’esposto, alla luce delle evidenze documentali disponibili.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 97 del 26 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 26 Marzo 2026 (accoglie)– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 01 Ottobre 2025 (archiviazione)