Lo stato di malattia può costituire causa di forza maggiore, come tale idonea alla rimessione in termini qualora sia di una gravità tale da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad incidere sulla capacità di intendere e volere dell’interessato, così da impedirgli il compimento dell’atto anche mediante l’ausilio di un procuratore speciale (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione al CNF, proposta tardivamente a causa di una malattia del ricorrente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 27 Febbraio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 23 Settembre 2009 (sospensione)
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