A norma dell’art. 59 R.D. n. 37/1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, L. n. 247/2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense deve contenere “l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda”; ne consegue che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili, anche d’ufficio. Tale principio, peraltro, è estensibile all’impugnazione in materia di ricusazione considerato, per di più, che ai sensi dell’art. 7, terzo comma, del Reg. CNF 2/2014, il Consigliere ricusato deve avere la possibilità di fornire eventuali deduzioni sui motivi di ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 397 del 31 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 397 del 31 Ottobre 2024 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 13 Dicembre 2023
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