A norma dell’art. 59 R.D. n. 37/1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, L. n. 247/2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense deve contenere “l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda”; ne consegue che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili, anche d’ufficio.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Tedesco), SS.UU., sentenza n. 9949 del 12 aprile 2024
– numero: 9949
– anno: 2024
– autorità: Corte di Cassazione
– tipo: sentenza
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Legittimo impedimento e ragionevole durata del processo
Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Tedesco Giuseppe), sentenza n. 9949 del 12 Aprile 2024
Legittimo impedimento: la valutazione di merito non è sindacabile dal giudice di legittimità
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Il procedimento disciplinare avanti al CDD si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo
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Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
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GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Natura – Conseguenze – Indicazione specifica dei motivi – Necessità – Successiva proposizione di ulteriori motivi – Inammissibilità.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Tedesco Giuseppe), sentenza n. 9949 del 12 Aprile 2024
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 9949 del 12 Aprile 2024 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 137 del 10 Luglio 2023