A norma dell’art. 59 R.D. n. 37/1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, L. n. 247/2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense deve contenere “l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda”; ne consegue che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili, anche d’ufficio.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Tedesco), SS.UU., sentenza n. 9949 del 12 aprile 2024
– numero: 137
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
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Procedimento disciplinare: il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Mario, rel. Berti Arnoaldi Veli Giovanni), sentenza n. 137 del 05 Luglio 2023
Procedimento disciplinare e rinvio dell’udienza per legittimo impedimento: il diritto di partecipare dignitosamente all’udienza va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Mario, rel. Berti Arnoaldi Veli Giovanni), sentenza n. 137 del 05 Luglio 2023
Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Mario, rel. Berti Arnoaldi Veli Giovanni), sentenza n. 137 del 05 Luglio 2023
Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Mario, rel. Berti Arnoaldi Veli Giovanni), sentenza n. 137 del 05 Luglio 2023
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 05 Luglio 2023 (respinge) (radiazione)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 22 Dicembre 2022 (radiazione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9949 del 12 Aprile 2024 (respinge)