Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

A norma dell’art. 59 R.D. n. 37/1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, L. n. 247/2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense deve contenere “l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda”; ne consegue che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili, anche d’ufficio.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Tedesco), SS.UU., sentenza n. 9949 del 12 aprile 2024

Chiavi di ricerca:
– numero: 137
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 05 Luglio 2023 (respinge) (radiazione)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 22 Dicembre 2022 (radiazione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9949 del 12 Aprile 2024 (respinge)