In tema di prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012), l’ordinario termine sessennale (comma 1) NON si contrae fino a cinque allorché il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga entro l’anno dall’originario dies a quo (comma 3). Infatti, l’istituto della interruzione ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario e non può pertanto abbreviarne la durata (da sei a cinque anni) sol perché il primo atto interruttivo intervenga nel primo anno, sicché in tale ipotesi l’atto interruttivo non modificherà l’originaria data della prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024
NOTA:
La sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da CNF n. 271/2022 (implicitamente avallata da Cass. n. 22463/2023 in sede di gravame), secondo cui invece l’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno ridurrebbe a 5 anni il nuovo termine di prescrizione ex art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, originariamente di 6 anni ex art. 56 co. 1 L. n. 247/2012.
– codice: art. 5
Risultati della ricerca: 78
La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 6 del 19 Febbraio 2014
La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 220 del 30 Dicembre 2013
La valutazione del requisito della condotta irreprensibile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 13 Dicembre 2011