In tema di prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012), l’ordinario termine sessennale (comma 1) NON si contrae fino a cinque allorché il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga entro l’anno dall’originario dies a quo (comma 3). Infatti, l’istituto della interruzione ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario e non può pertanto abbreviarne la durata (da sei a cinque anni) sol perché il primo atto interruttivo intervenga nel primo anno, sicché in tale ipotesi l’atto interruttivo non modificherà l’originaria data della prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024
NOTA:
La sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da CNF n. 271/2022 (implicitamente avallata da Cass. n. 22463/2023 in sede di gravame), secondo cui invece l’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno ridurrebbe a 5 anni il nuovo termine di prescrizione ex art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, originariamente di 6 anni ex art. 56 co. 1 L. n. 247/2012.
– codice: art. 15
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Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per la formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Mariani Marini Alarico), sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Maggio 2012 (sospensione)