[importante] L’accesso al fascicolo disciplinare del CNF da parte dell’incolpato

Ai sensi dell’art. 60 co. 2 R.D. n. 37/1934, la Segreteria del CNF, una volta che il PG abbia restituito il fascicolo proveniente dall’Organo disciplinare (co. 1), «avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici […] per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione». La comunicazione consente alle parti di prendere visione degli atti ed eventualmente di estrarne copia ma non onera in alcun modo gli uffici di questo Giudice a provvedere alla trasmissione del fascicolo a chi ne faccia richiesta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025

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– codice: art. 33

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 10 Ottobre 2013 (sospensione)