[IMPORTANTE] I diversi termini per impugnare al CNF i provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi

Secondo quanto disposto dalla Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. n. 247/2012), i termini per presentare ricorso al CNF avverso i provvedimenti del COA in materia di iscrizione albi, elenchi e registri risultano differenti:
• 20 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di iscrizione (art. 17, comma 7, quarto periodo);
• 10 giorni per impugnare l’inerzia del COA che non abbia provveduto, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 17, comma 7, quinto periodo);
• 60 giorni per impugnare la cancellazione dall’albo (art. 17, comma 14);
• 30 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di reiscrizione (considerato il rinvio all’art. 61, disposto dall’art. 17, comma 18).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 13 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 28 Luglio 2022 (cancellazione amm.va)
abc, Evidenza, Giurisprudenza CNF

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