Vìola gli artt. 5, 6, 43 del Codice Deontologico previgente e 9, 29 comma 2 CDF, l’avvocato che espone al cliente compensi per il costo del domiciliatario che, al contrario, non ha chiesto di essere pagato.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Zauli), decisione n. 16 del 22 febbraio 2019
Sanzione: CENSURA
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