Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, ove infatti non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quello di esercitare la professione forense “con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e 6 cod. prev. Il suddetto art. 9 costituisce una “norma di chiusura” che consente attraverso il sintagma «per quanto possibile», previsto nell’art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla sua base, onde evitare che la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione generi immunità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 86 del 22 marzo 2024
– numero: 86
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 86 del 22 Marzo 2024
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 86 del 22 Marzo 2024
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 86 del 22 Marzo 2024
L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 86 del 22 Marzo 2024
Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con i terzi – Colloquio nel proprio studio per l’assunzione di una impiegata – Violenza sessuale verso la stessa – Illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 86 del 22 Marzo 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 22 Marzo 2024 (accoglie) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 28 del 11 Aprile 2023 (avvertimento)