In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, sicché è inammissibile ogni argomento con cui, nella sostanza, si intenda confutare in sede di Legittimità la scelta della sanzione più opportuna e la congruità di quella in concreto applicata, ove la relativa motivazione sia congrua e immune da vizi logico-giuridici (come nella specie).
Chiavi di ricerca:
– codice: art. 38
– codice: art. 38
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)