L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato (Nel caso di specie, il professionista aveva assunto un incarico contestuale tanto dalla società promittente venditrice, quanto da quella promittente acquirente dello stesso immobile. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 24 novembre 2017, n. 186.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 24 Aprile 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 12 Maggio 2014 (sospensione)
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