L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato, anche avuto riguardo al fatto che l’incolpato può avvalersi dell’assistenza tecnica di un avvocato. Ne consegue che l’improvviso guasto al mezzo di trasporto privato in tanto può integrare la situazione evocata, in quanto risulti che questo fosse il solo atto a consentire il raggiungimento dell’Ufficio giudiziario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 237 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 04 Dicembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 15 Giugno 2018 (sospensione)
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