Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento

In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto un rinvio dell’udienza dibattimentale in forza di un certificato medico che attestata “ipotonia e temporanea inabilità ad un normale eloquio, con giorni 15 di riposo e cure mediche riabilitative”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 472 del 30 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 472 del 30 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 33 del 19 Maggio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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