La tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico ex art. 26 co. 3 cdf, giacché il vano decorso di un termine decadenziale deve essere considerato sempre alla stregua di grave trascuratezza degli interessi dei clienti, a meno che l’incolpato non dimostri l’intervento di circostanze fortuite ed eccezionali che abbiano impedito il tempestivo adempimento (Nella specie trattavasi di omessa impugnazione dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Consales), sentenza n. 1 del 29 gennaio 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 341/2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 29 Gennaio 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 21 Novembre 2022 (censura)
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