Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente (art. 17 L. n. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione impugnata).
Chiavi di ricerca:
– numero: 189
– anno: 2015
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 189
– anno: 2015
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 2
Udienza davanti al CNF: anche per la discussione orale è necessario lo jus postulandi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. De Michele Antonio), sentenza n. 189 del 15 Dicembre 2015
Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo presuppone la preventiva audizione del richiedente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. De Michele Antonio), sentenza n. 189 del 15 Dicembre 2015
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 15 Dicembre 2015 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 15 Marzo 2013