Il rigetto della domanda di iscrizione all’albo o al registro praticanti presuppone l’audizione dell’interessato

Il rigetto della domanda di iscrizione all’albo (ivi compresi i relativi elenchi speciali ed il registro praticanti) non può essere pronunciato se non dopo aver sentito l’interessato, quand’anche non ne abbia fatto richiesta (cfr. art. 17, comma 12, L. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo, cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito. Il predetto obbligo di audizione è soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 58 del 17 giugno 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 17 Giugno 2020 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera n. 857 del 08 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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