Il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita mancanza di legittimazione attiva in capo all’esponente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pardi), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 229
Chiavi di ricerca:
– numero: 229
– anno: 2017
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 229
– anno: 2017
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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- Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 229 del 23 Dicembre 2017 - Investigazioni difensive: l’illecito deontologico non presuppone la dichiarazione di inutilizzabilità della prova
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 229 del 23 Dicembre 2017
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 23 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 12 Maggio 2014 (avvertimento)