Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere. Peraltro, ogni eventuale vizio dell’esposto è sanato dalla conferma che dello stesso faccia l’esponente nel corso del procedimento disciplinare ovvero di sua audizione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’esposto perché privo di data e luogo di sottoscrizione).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 4840 del 25 Febbraio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 196 del 13 Maggio 2024
0 Comment