Il procedimento disciplinare è attivabile anche su esposto anonimo

Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 242 del 3 dicembre 2022

Chiavi di ricerca:
- numero: 242
- anno: 2022
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza

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abc, Giurisprudenza CNF

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