Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e degli artt. 47 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per la mancanza in capo al predetto organo dei requisiti di imparzialità e terzietà richiesti, costituendo lo stesso organismo un’associazione di professionisti in concorrenza con l’incolpato, avuto riguardo alla non pertinenza dei parametri evocati, riferibili alla sola attività giurisdizionale.
Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)
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