Il procedimento disciplinare (amministrativo ma speciale) avanti al Consiglio territoriale non ha un termine (minimo o) massimo di durata a pena di nullità

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell’Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell’azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l’art. 2 della legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, ferme in ogni caso le norme sulla prescrizione.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 56 del 16 Luglio 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Amadei Fausto), sentenza n. 208 del 27 Dicembre 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Caia Francesco), sentenza n. 33 del 24 Aprile 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 179 del 21 Novembre 2017, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 148 del 10 Ottobre 2017, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 287 del 29 Luglio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Allorio Carlo), sentenza n. 160 del 24 Novembre 2014, Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Neri Claudio), sentenza n. 103 del 17 Luglio 2013, Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 67 del 07 Maggio 2013, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 174 del 29 Novembre 2012, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. D’Innella Giovanni), sentenza n. 216 del 23 Dicembre 2009.

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Omessa indicazione di somma in rendiconto presentato quale tutore – Omessa restituzione di atti e documenti al cliente – Ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Illecito disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno – Attenuanti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Benedetto Giovanni), sentenza n. 123 del 28 Dicembre 1992

sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Rifiuto di restituzione documenti, omessa resa del conto di somme ricevute dal cliente, omessa presentazione di fatture, redazione di fatture per importi inferiori a quelli percepiti e altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Ottobre 1990 (sospensione)