Per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 21 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 28 Maggio 2010 (avvertimento)
0 Comment