Ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello, ma l’attualità di questa non condiziona necessariamente quella, giacché la stabilità della misura è l’unico elemento di diritto del provvedimento penale che costituisce presupposto di adozione della sospensione cautelare disciplinare, non anche l’attualità (Nel caso di specie, l’iscritto era stato attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, quindi sospeso in via cautelare dal CDD per sei mesi. Nelle more di tale ultimo provvedimento decorreva il periodo di sospensione disposto dall’ordinanza cautelare penale, sicché l’iscritto adiva il CNF affinché dichiarasse l’estinzione della sospensione cautelare disposta dal CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -dato preliminarmente atto che al momento della sua decisione del ricorso non era ancora integralmente decorso il termine di efficacia della sospensione cautelare del CDD- ha rigettato l’istanza in parte qua, ritenuta peraltro infondata anche nel merito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 128/2024.
Per la diversa ipotesi in cui la misura penale sia invece annullata o revocata in sede di riesame, cfr. CNF n. 461/2024, CNF n. 44/2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 5 del 28 Marzo 2025 (sospensione cautelare)
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