Il mero errore materiale nell’indicazione della norma violata non vizia la relativa condanna disciplinare

Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), necessaria e sufficiente è una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata o erronea indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fati diversi o ulteriori a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione (Nel caso di specie, all’iscritto veniva ritualmente e compiutamente contestato l’illecito inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, erroneamente richiamando, tuttavia, l’art. 63 cdf anziché l’art. 64 cdf. In applicazione del principio di cui massima, il CNF -accertato trattarsi di errore materiale o mero refuso che non aveva pregiudicato il diritto di difesa dell’incolpato- ha quindi rigettato l’eccezione di nullità sollevata dallo stesso in sede di gravame).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 261 del 15 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 15 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 55 del 11 Luglio 2024 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30771 del 22 Novembre 2025 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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