Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), necessaria e sufficiente è una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata o erronea indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fati diversi o ulteriori a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione (Nel caso di specie, all’iscritto veniva ritualmente e compiutamente contestato l’illecito inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, erroneamente richiamando, tuttavia, l’art. 63 cdf anziché l’art. 64 cdf. In applicazione del principio di cui massima, il CNF -accertato trattarsi di errore materiale o mero refuso che non aveva pregiudicato il diritto di difesa dell’incolpato- ha quindi rigettato l’eccezione di nullità sollevata dallo stesso in sede di gravame).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 15 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 55 del 11 Luglio 2024 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30771 del 22 Novembre 2025 (respinge)
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