Dall’omissione, nella citazione a giudizio disciplinare, dell’avvertimento di cui all’art. 48 comma 3 del r.d. 37/1934 (cioè che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sarà proceduto al giudizio in sua assenza) non deriva alcuna nullità, non rientrando tra quelle tassativamente previste dalla legge e, in ogni caso, non può essere eccepita avanti al CNF ma dinanzi al COA, attesa la natura amministrativa del giudizio innanzi al consiglio territoriale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 20 Aprile 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 21 Novembre 2005 (cancellazione)
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