Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”, o comunque di disporre d’ufficio la prova testimoniale e neppure deve confutare esplicitamente le tesi non accolte, né effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, degli elementi documentali di per sé soli idonei e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di indicare prove o testimoni ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragare la condotta illegittima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 413/2024, CNF n. 196/2024, CNF n. 170/2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 281 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 11 Giugno 2021 (censura)
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