Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”

Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”, o comunque di disporre d’ufficio la prova testimoniale e neppure deve confutare esplicitamente le tesi non accolte, né effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, degli elementi documentali di per sé soli idonei e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di indicare prove o testimoni ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragare la condotta illegittima.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 170 del 7 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 07 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 31 del 28 Marzo 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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